La separazione personale dei coniugi

La separazione personale dei coniugi

Non tutte le ciambelle riescono col buco, e non tutti i matrimoni durano per sempre. Alcuni si concludono col divorzio, che, nella maggior parte dei casi, è preceduto dalla separazione personale.

In certi casi, si può far luogo  alla separazione senza necessità di ricorrere ad un avvocato o rivolgersi al Tribunale.

Qui ci occuperemo dei casi in cui è indispensabile farsi assistere da un legale (il che è SEMPRE opportuno).

Quale avvocato scegliere per una separazione?

Anche se le pratiche di separazione e divorzio sono eminentemente civilistiche, un approccio multidisciplinare, che consenta una visione globale della situazione è spesso determinante.

Non è raro che alla vicenda di base (la crisi coniugale), si associno e accompagnino condotte da parte di uno dei coniugi che meritano l’attenzione dell’avvocato penalista e del pubblico ministero.

Solo per esemplificare, si pensi ai casi di maltrattamenti in famiglia, o di stalking commesso dal coniuge che non accetta la fine della relazione, oppure ai casi in cui l’assegno di mantenimento, per il coniuge o per i figli, non venga versato, di modo che vengano a mancare a coniuge e figli i mezzi di sussistenza (potendosi ravvisare, in questi casi, i reati di cui all’art. 570 o 570 bis, c.p.).

Per questa ragione è preferibile che le cause di separazione e divorzio siano seguite da avvocati che si occupano tanto di diritto civile quanto di diritto penale, come accade nello Studio dell’Avvocato Brocca (tutti gli avvocati – Brocca, Patacconi, Morisetti, Bazzoni – sono civilisti e penalisti).

Avv. Stefano Morisetti avv.paolo.patacconi fotoridotta avv.ferdinando.brocca foto ridotta

Avvocato Stefano Morisetti                                  Avvocato Paolo Patacconi                       Avvocato Ferdinando Brocca

Che tipi di separazione esistono?

In realtà non esistono tipi diversi di separazione, perché gli effetti per i separati sono sempre i medesimi: con la separazione personale, i coniugi (che tali rimangono anche dopo la separazione, finché eventualmente non intervenga il divorzio) sono autorizzati a vivere separati, e tra di loro sono sostanzialmente sospesi alcuni degli obblighi giuridici derivanti dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, assistenza morale, etc.).

Esistono però differenti procedure per richiedere la separazione, che può essere consensuale o giudiziale; quest’ultima può essere pronunciata con addebito ad uno o entrambi i coniugi, o senza addebito.

La separazione è consensuale quando i coniugi concordano su tutte le condizioni che regoleranno i loro rapporti dopo la omologa delle condizioni da parte del Tribunale, e introducono il procedimento simultaneamente e congiuntamente; è giudiziale se non v’è accordo totale sulle condizioni e il procedimento è introdotto da uno solo dei coniugi.

In caso di separazione giudiziale, se vi è istanza di parte, il Tribunale può addebitare la separazione, ad un coniuge, all’altro o ad entrambi, dichiarando, in sostanza che il fallimento dell’unione matrimoniale avviene “per colpa”. Le conseguenze dell’addebito sono sostanzialmente due:il coniuge cui è addebitata la separazione (a) non è erede legittimo dell’altro e (b), non può domandare all’altro un assegno di mantenimento.

All’esito della separazione, tanto consensuale quanto giudiziale, sarà stabilito che i coniugi possano vivere separati, se un coniuge debba all’altro un assegno di mantenimento/alimentare, il regime di affidamento dei figli e di conseguenza l’eventuale assegnazione della casa coniugale.

In sede di separazione consensuale è possibile convenire il trasferimento, tra i coniugi o in favore dei figli, di beni immobili, sfruttando così rilevanti agevolazioni fiscali, conseguendo un risparmio che spesso supera tutti i costi della separazione stessa.

Come funziona la procedura?

La procedura di separazione differisce a seconda che il procedimento sia introdotto consensualmente o su ricorso di uno solo dei coniugi. Nel primo caso il procedimento è molto snello e si conclude generalmente con una sola udienza; nel secondo, il procedimento è più articolato e, dopo la prima fase del tutto peculiare, ricalca sostanzialmente le fasi di una normale causa civile.

Poiché una causa di separazione giudiziale può protrarsi anche per un tempo non breve, e non è possibile attendere la fine per le decisioni su casa, figli, mantenimento, la legge prevede che con immediatezza il Presidente del Tribunale assuma provvedimenti provvisori destinati a durare fino all’esito della causa.

Il “fattore tempo” non è da trascurare, in quanto il coinvolgimento emotivo del cliente che è coinvolto in una procedura di separazione o divorzio, per le implicazioni non solo patrimoniali (basti pensare ai rapporti con i figli, che rischiano di uscirne incrinati) di queste vicende, è estremamente rilevante. Lo stress emotivo a cui i coniugi sono sottoposti deve perciò essere il più possibile limitato nel tempo, affinché, il più velocemente possibile, i coniugi riacquistino una accettabile serenità di rapporti, indispensabile anche per preservare i rapporti con i figli che vanno in ogni modo tutelati.

I tempi del procedimento variano a seconda del tipo di separazione e a seconda del Tribunale competente. Il Tribunale di Verbania è “virtuoso” e normalmente riesce a concludere il procedimento nel giro di un paio di mesi e in una sola udienza in caso di separazione consensuale.

Quanto costa una separazione?

Come abbiamo visto, esiste una nutrita serie di variabili che possono presentarsi in una pratica di separazione: è consensuale o giudiziale? In quest’ultimo caso, v’è la richiesta di addebito? V’è richiesta di assegno di mantenimento da parte del coniuge? Vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti per i quali stabilire l’affidamento e l’assegno di mantenimento? E’ possibile un accordo per dividere eventuali beni in comune? V’è utilità di operare trasferimento immobiliari in occasione della separazione?

Ognuna di queste variabili comporta necessità di attività ed approfondimenti diversi, perciò non è possibile, prima di un esame preliminare del caso, stabilire a priori il costo della prestazione, e sarebbe bene sempre diffidare di chi proponga prezzi forfettari senza neppure poter sapere quale sarà l’attività da compiere (come si dovrebbe diffidare, ad esempio, di un costruttore che offrisse di costruire una casa per 100.000 euro, senza sapere se si tratterà di un monolocale o di una villa di tre piani con piscina).

Conviene in ogni caso rivolgersi al proprio avvocato di fiducia a cui esporre tutte le circostanze del caso in modo da consentire al professionista di di comunicare un preventivo di massima.

Per un appuntamento e per saperne di più, contatta gli avvocati Brocca, Patacconi, Morisetti, Bazzoni, a questi recapiti:

segreteria@studiolegalebrocca.it

+39 0323 502221

+39 0323 020144

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone