La prescrizione dei reati edilizi

La prescrizione dei reati edilizi

Ho fatto abusivamente alcuni lavori su una casa di mia proprietà, circa dieci anni fa. Il reato si è prescritto?

Come è noto, la prescrizione – che è causa estintiva del reato – inizia a decorrere, per i reati permanenti, solo da quando la permanenza è cessata. Ed è ragionevole che sia così: chiaramente non può iniziare il corso della prescrizione per un sequestro di persona, ad esempio, finché il sequestro è ancora in corso.

Ci si domanda se questo stesso principio trovi applicazione anche in relazione ai reati edilizi: dopo tutto, la costruzione abusiva per sua natura permane nel tempo, sicché forse si potrebbe sostenere che si tratti di reato permanente e che quindi il reato sia sostanzialmente imprescrittibile (almeno finché la costruzione non è smantellata).

In realtà, le cose stanno diversamente: l’art. 44 DPR 380/2001, che punisce penalmente l’esecuzione abusiva di opere edilizie, è sicuramente reato permanente, finché l’esecuzione dei lavori è ancora in corso; ma la permamenza cessa quando la costruzione è ultimata, o i lavori sono definitivamente abbandonati. Successivamente permangono bensì gli effetti del reato, che però si è consumato solo fino al momento (e non oltre) in cui i lavori erano in corso.

La conseguenza, a questo punto ovvia, è che dal momento in cui i lavori sono terminati o comunque cessati, inizia il decorso della prescrizione del reato, che, trattandosi di reati contravvenzionali, matura nel termine di quattro anni ai sensi dell’art. 157 del codice penale.

E’ anche da tenere presente che, poiché la prescrizione è causa estintiva del reato, essa va dichiarata non soltanto quando sia certo il suo decorso, ma anche quando vi sia in proposito un ragionevole dubbio (art. 531, comma 2, c.p.). In pratica, spetta all’accusa fornire la prova dell’epoca di cessazione delle opere di costruzione in un momento compreso entro i quattro anni precedenti la sentenza. In difetto di tale prova, il dubbio sul momento consumativo del reato va risolto in favore dell’imputato e va dichiarata la intervenuta prescrizione.

 

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