Distanza tra pareti finestrate

Distanza tra pareti finestrate

Il vicino di casa sta costruendo un fabbricato a distanza inferiore a 10 metri dal mio.

Cosa posso fare per impedirlo?

 

Di per sé l’edificazione a distanza inferiore ai dieci metri da una costruzione preesistente non è vietata.

Il codice civile, infatti, detta una distanza minima tra edifici di soli tre metri.

Occorre però avere riguardo anche alle maggiori distanze previste dai regolamenti locali (Piani Regolatori), e dalle leggi speciali.

I primi non di rado prevedono una distanza minima dai confini (che invece non è prevista dal codice civile), spesso di metri cinque.

Tra le disposizioni speciali in materia edilizia viene particolarmente in considerazione, la norma contenuta nell’art. 9, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (c.d. “Legge ponte), che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

La giurisprudenza si è ormai consolidata sul principio in forza del quale la disposizione in parola ha efficacia precettiva anche nei rapporti tra privati (o comunque viene automaticamente ad integrare il Piano Regolatore eventualmente difforme, integrativo della legge e quindi applicabile tra privati).

Dando per scontato che (a) il piano regolatore del Suo Comune abbia recepito la legge ponte e che (b) almeno una delle pareti frontistanti (la Sua e quella del vicino, in costruzione) sia finestrata, effettivamente non sarebbe ammissibile la costruzione a distanza minore di dieci metri.

In tal caso, Lei può reagire con una molteplicità di azioni.

In primo luogo, secondo giurisprudenza unanime, la costruzione a distanza inferiore da quella prescritta costituisce quantomeno una molestia, contro cui Lei può reagire con l’azione di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.c. (ricorrendone tutte le condizioni). In tal modo, potrà ottenere dal tribunale l’ordine di interruzione dei lavori, se non l’ordine di arretramento della costruzione. Il tutto nei termini molto brevi che il procedimento possessorio consente.

In alternativa, o eventualmente anche in aggiunta all’azione possessoria e all’esito di questa, Lei potrebbe anche agire con una ordinaria azione di cognizione, con la quale far dichiarare che il vicino non ha il diritto di costruire a distanza inferiore a quella di legge (intendendosi per “legge” il codice civile così come integrato dalle disposizioni regolamentari), ed ottenere l’arretramento della costruzione.

Mentre l’azione di manutenzione può essere esercitata solo entro l’anno dalla turbativa, il termine per l’esercizio dell’azione di cognizione è ventennale (trascorso il quale il vicino usucapirebbe il diritto di mantenere l’immobile anche a distanza inferiore a mt. dieci), di talché potrà essere promossa anche dopo che il vicino avrà terminato la costruzione del suo edificio.

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone